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A far tempo dall'esercizio 1957-58, l'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto, e' stabilita in misura non superiore al 5 per cento dei prodotti del traffico.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-22;1337~art1 · fonte del testo