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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere impegni per la costruzione di nuovo materiale rotabile e per lavori di miglioria al materiale esistente, da commettersi all'industria privata, fino a concorrenza della spesa complessiva di lire 50.000.000.000 (cinquanta miliardi). Alla copertura degli impegni suddetti, si provvedera' destinandovi, per cinque esercizi finanziari, a far tempo dall'esercizio 1957-58 e fino all'esercizio 1961-62, la somma annua di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi) da prelevarsi sullo stanziamento che risultera' iscritto annualmente nella parte ordinaria del bilancio della stessa Amministrazione ferroviaria per il rinnovamento del materiale rotabile in virtu' del precedente art. 1.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-11-22;1337~art2 · fonte del testo