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Lo svolgimento dei lavori da commettersi all'industria privata ai sensi del primo comma dell'art. 2 e i relativi pagamenti saranno regolati in guisa che a questi ultimi sia possibile far fronte, in ciascun esercizio, con le disponibilita' risultanti dalle assegnazioni, previste dal secondo comma dell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008
