La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1966, n. 776.

Testo vigente dal 16 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1426~art1 · fonte su Normattiva