Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I ruoli organici del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie sono sostituiti, con effetto dal 1 maggio 1958, da quelli stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Il personale che eventualmente risulti in eccedenza ai posti delle rispettive qualifiche e' conservato in soprannumero, salvo riassorbimento per effetto delle vacanze verificatesi per promozioni e per cessazioni dal servizio.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
