Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le promozioni del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie cui e' stato conservato il trattamento giuridico ed economico nonche' l'avanzamento in carriera dell'Amministrazione ferroviaria in virtu' dello articolo 304 del testo unico approvato, col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferite con l'osservanza delle modalita' stabilite dagli articoli 72 e seguenti e dell'allegato n. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, sostituito al Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato il Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici. Il personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie non proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato conserva le qualifiche dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nonche' il trattamento giuridico ed economico di cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;834~art2 · fonte del testo