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I posti di organico che per effetto della graduale eliminazione del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie risulteranno vacanti nelle piante organiche di cui alla annessa tabella A a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno soppressi cominciando dalle qualifiche meno elevate solo quando i posti resisi vacanti noti potranno piu' essere coperti per mancanza di personale che possa, per qualsiasi motivo, acquisire titolo per concorrere alla promozione alle qualifiche superiori. I posti soppressi non comporteranno alcun aumento di posti in altri ruoli.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;834~art3 · fonte del testo