Art. 3
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I posti di organico che per effetto della graduale eliminazione del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie risulteranno vacanti nelle piante organiche di cui alla annessa tabella A a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno soppressi cominciando dalle qualifiche meno elevate solo quando i posti resisi vacanti noti potranno piu' essere coperti per mancanza di personale che possa, per qualsiasi motivo, acquisire titolo per concorrere alla promozione alle qualifiche superiori. I posti soppressi non comporteranno alcun aumento di posti in altri ruoli.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
