Adattamento del ruolo organico del personale delle "nuove costruzioni ferroviarie" alle disposizioni
Art. 4
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I posti di organico del ruolo ad esaurimento del personale delle nuove costruzioni ferroviarie, da portare in aumento dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e nei ruoli del Genio civile ai sensi degli articoli 2 e 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, risultano dalla allegata tabella B.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
