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L'aumento degli organici disposto dalla presente legge e' realizzato in quattro anni da decorrere dal 1 gennaio 1984, secondo le progressioni e le procedure stabilite dall'allegata tabella n. 2. Nel suddetto periodo, ai fini del reclutamento, non si applica il disposto di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 luglio 1973, n. 489.

Testo in vigore dal 14 aprile 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-04-12;66~art2 · fonte su Normattiva