Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43

1

Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."

Decreto 28 settembre 1998

2

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.

Testo vigente dal 29 marzo 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1965 al 29 marzo 1998. 60 parole tolte.

tolto: Le disposizioni di cui all'articolo 29 - primo comma - del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da Comunita' ed Istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualita' di Stato membro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43

    Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."

  • Decreto 28 settembre 1998

    Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1380~artunico · fonte del testo