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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 65 milioni per il 1984, in lire 80 milioni per il 1985 ed in lire 135 milioni per il 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 aprile 1984 al 9 ottobre 2010
