Nella prima attuazione della presente legge il 30 per cento dei posti disponibili nelle singole qualifiche della carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (di cui all'allegato n. 1, tabella B) e' conferito agli impiegati, appartenenti alle corrispondenti qualifiche delle carriere esecutive delle dogane e delle imposte di fabbricazione che gia' prestano servizio presso i predetti Laboratori, secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione in base ai titoli posseduti dagli interessati secondo l'ordine di preferenza appresso indicato:

  • a)titolo di studio;
  • b)anzianita' di servizio nel ruolo di appartenenza;
  • c)anzianita' del servizio prestato presso i Laboratori chimici. Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente comma gli interessati dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'inquadramento nel ruolo della carriera, esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, si osserva il disposto dell'articolo 199, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 5 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-14;173~art3 · fonte del testo