Art. 17 — Riduzione di anzianità
I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione ai concorsi, agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni, sono ridotti a meta' per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potra' superare i trenta mesi. La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano pari o inferiori a un biennio. Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non puo' essere attribuito piu' di una volta.
Testo vigente dal 18 agosto 1967
