I dipendenti dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta, e sino alla data del 31 maggio 1968, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta', e comunque per un periodo massimo di 18 mesi, dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio. Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 maggio 1968, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

Testo vigente dal 5 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-22;102~art1 · fonte su Normattiva