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La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, e' elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1500 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e per ogni stazione in piu' delle prime due. Il canone stabilito dall'art. 2 del predetto decreto legislativo per i collegamenti fra linee telefoniche private in servizio di elettrodotti tra loro interconnessi e' elevato a lire 50.000.

Testo in vigore dal 10 aprile 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-15;210~art1 · fonte del testo