A decorrere dal 1 gennaio 1986 il compenso previsto, per i medici incaricati, dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, e' aumentato di L. 280.000 mensili lorde. Per i medici incaricati in servizio presso le case di reclusione di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa, a decorrere dalla stessa data, il suddetto compenso e' ulteriormente aumentato di L. 130.000 mensili lorde.

Testo vigente dal 25 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-16;43~art1 · fonte su Normattiva