Il sesto comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, e' sostituito dal seguente: "Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 96.000".

Testo vigente dal 17 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;246~art3 · fonte su Normattiva