Il secondo comma, parte seconda, dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, e' sostituito dal seguente: "Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 163.500, L. 133.500 e L. 111.000"
Testo vigente dal 17 maggio 1976
