Il secondo comma, parte seconda, dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, e' sostituito dal seguente: "Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in detta tabella - quadri 3, 4 e 5 - spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di L. 163.500, L. 133.500 e L. 111.000"

Testo vigente dal 17 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;246~art2 · fonte su Normattiva