I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'articolo 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
