I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'articolo 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-17;139~art2 · fonte su Normattiva