All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 per il triennio 1989-1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-17;139~art3 · fonte su Normattiva