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L'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e' cosi' modificato: "Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1 luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo. L'aumento di cui al comma precedente e' altresi' concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno gia' iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1 luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonche' per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalita' delle unita' immobiliari, ancorche' non previsti nel progetto originario. Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1".

Testo in vigore dal 19 agosto 1980 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;438~art1 · fonte su Normattiva