Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevato di 3 milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire 1 milione per la ipotesi di cui al secondo comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1 gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unita' immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963. Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si fara' fronte con i fondi di cui all'articolo 5 della presente legge.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art2 · fonte su Normattiva