I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.

Testo vigente dal 5 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-28;970~artunico · fonte su Normattiva