I progetti esecutivi degli interventi diretti, inclusi nel piano biennale di cui all'articolo 1, sono predisposti ed approvati dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di dichiarata impossibilita', la predisposizione dei progetti puo' essere affidata, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati o a qualificati professionisti. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano biennale per i singoli interventi. Per gli interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, inclusi nel piano biennale, sono concessi contributi fino all'importo massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta. I relativi progetti, presentati dagli interessati ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono approvati dal Ministro, sentito il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. I contributi possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base degli stati di avanzamento, che a saldo a lavori ultimati, previa verifica da parte dei competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla condizione che i beni oggetto dell'intervento siano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Testo vigente dal 14 gennaio 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 264/1991

    Questione infondata
    12 giugno 1991

    In stretta connessione con le funzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali, oggetto e finalità della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è la salvaguardia - attraverso la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza degli impianti - dei beni culturali di interesse nazionale, ai quali, individuandoli per categorie, specificamente si riferisce, si' che i beni a rilevanza regionale, quali i musei e le biblioteche di interesse locale, devono ritenersi esclusi dall'ambito di operatività di essa. Perciò, essendosi devolute allo Stato, con la normativa in questione, funzioni che rientrano nella sua competenza, non è stata violata la sfera delle attribuzioni regionali. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 29 dicembre 1990, n. 431, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 1 Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1› marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332 · Art. 2 Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1› marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;431~art2 · fonte su Normattiva