I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 31 ottobre 1950
