Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia

Art. 25Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia e applicabilita' nei confronti della Diocesi, delle comunita' locali da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni e degli organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte. Ogni disposizione contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~art25 · fonte su Normattiva