Art. 25 — Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia e applicabilita' nei confronti della Diocesi, delle comunita' locali da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni e degli organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte. Ogni disposizione contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
