Art. 27 — Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti
Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della Chiesa, nonche' degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunita' ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
