Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Art. 27 — Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti

Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della Chiesa, nonche' degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunita' ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~art27 · fonte su Normattiva