I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, quali risultano modificati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, sono maggiorati del 150 per cento.

Testo vigente dal 10 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-18;746~artunico · fonte del testo