I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, nonche' gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di eguale misura e con pari decorrenza.
Testo vigente dal 29 marzo 1963
