Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, sono decuplicati. I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, sono sestuplicati.

Testo vigente dal 14 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art14 · fonte su Normattiva