Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle III, IV, V e VI. Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 26 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-04;524~art3 · fonte su Normattiva