Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero

Art. 11 — Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero

Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unita' per l'esercizio di attivita' ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93. E' istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C.

Testo vigente dal 29 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art11 · fonte su Normattiva