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Il diritto di scritturato delle note, domande, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e' stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 3 dicembre 1969
