Provvedimento abrogato dalla l. 23 ottobre 1969, n. 789.
Abrogato dal 3 dicembre 1969
Provvedimento abrogato dalla l. 23 ottobre 1969, n. 789.
Abrogato dal 3 dicembre 1969
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 3 dicembre 1969. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ferme restando le norme che pongono a carico dei conservatori dei registri immobiliari tutte le spese di ufficio delle Conservatorie, le somme riscosse per diritti di scritturato non sono soggette a contributo allo Stato o ritenute, ad eccezione del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254. Le somme riscosse per diritto di scritturato sono, peraltro, soggette a distinta resa di conto e l'eccedenza di esse, rispetto alle spese effettivamente sostenute dai conservatori per la copiatura, va per intero versata allo Stato con le modalita' che verranno fissate dal Ministro per le finanze con proprio dirette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 OTTOBRE 1969, N. 789
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-07;1613~art2 · fonte del testo