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Ferme restando le norme che pongono a carico dei conservatori dei registri immobiliari tutte le spese di ufficio delle Conservatorie, le somme riscosse per diritti di scritturato non sono soggette a contributo allo Stato o ritenute, ad eccezione del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254. Le somme riscosse per diritto di scritturato sono, peraltro, soggette a distinta resa di conto e l'eccedenza di esse, rispetto alle spese effettivamente sostenute dai conservatori per la copiatura, va per intero versata allo Stato con le modalita' che verranno fissate dal Ministro per le finanze con proprio dirette.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 3 dicembre 1969
