[1]Al maggior onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

[2]2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 375 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della liberta), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) come modificata dal Comunicato 5-16 marzo 2007, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2007, n. 13) non prevede piu' l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater, del presente provvedimento.

Testo vigente dal 28 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;375~art2 · fonte su Normattiva