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Al maggior onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 18 agosto 1975 al 22 marzo 2007
