La potesta' legislativa delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge e' esercitata nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa. Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovra' comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.

Testo vigente dal 7 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417~art20 · fonte su Normattiva