Fermi restando i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla loro competenza secondo l'articolo 117 della Costituzione le regioni, che non hanno nella materia competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie leggi, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennita' di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art35 · fonte su Normattiva