Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta e la localita' della missione non disti, dalla sede di servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Testo vigente dal 7 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417~art4 · fonte su Normattiva