In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sara' autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennita' presunte. Il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico.

Testo vigente dal 7 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;417~art3 · fonte su Normattiva