Le misure dell'assegno di confine, indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, contengono le variazioni del costo della vita rilevato a tutto il 31 dicembre 1987. Le variazioni dell'assegno di confine attribuite con decorrenza 1› gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, vanno recuperate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni del costo della vita relative all'anno 1988 sono considerate, ai fini della maggiorazione dell'assegno di confine, alla fine del biennio 1989-1990 ed attribuite con decorrenza 1› gennaio 1991, in applicazione dell'articolo 2.

Testo vigente dal 13 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;425~art7 · fonte su Normattiva