[1]L'indennita' integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra, viene determinata annualmente, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno. La misura dell'indennita' viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennita' integrativa speciale, compreso tra il 1 novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo. Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1a categoria con o senza assegno di superinvalidita', per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennita' integrativa speciale e' rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:

[2]L. 640 a decorrere dal 1 luglio 1977; L. 800 a decorrere dal 1 gennaio 1978; L. 960 a decorrere dal 1 gennaio 1979.

[3]Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria, i valori unitari di cui al precedente comma, riferiti a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, sono ragguagliati rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento. Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, I, M, O, S e T e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella L, l'indennita' integrativa speciale e' rispettivamente maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:

  • a)Tabelle G e I: L. 612 a decorrere dal 1 luglio 1977; L. 765 a decorrere dal 1 gennaio 1978; L. 918 a decorrere dal 1 gennaio 1979;
  • b)Tabelle M e O: L. 393 a decorrere dal 1 luglio 1977; L. 491 a decorrere dal 1 gennaio 1978; L. 590 a decorrere dal 1 gennaio 1979;
  • c)Tabelle S e T: L. 234 a decorrere dal 1 luglio 1977; L. 292 a decorrere dal 1 gennaio 1978; L. 350 a decorrere dal 1 gennaio 1979;
  • d)Tabella L: L. 312 a decorrere dal 1 luglio 1977; L. 390 a decorrere dal 1 gennaio 1978; L. 468 a decorrere dal 1 gennaio 1979.

[4]I criteri relativi alla determinazione della indennita' integrativa speciale previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1978. A decorrere dal 1 luglio 1977 l'indennita' integrativa speciale mensile spettante ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' riliquidata in base ai valori unitari stabiliti dal presente articolo. L'indennita' integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' soppresso.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 288/1995

    Questione infondata
    29 giugno 1995

    Nella denuncia di illegittimità costituzionale della normativa che vieta il cumulo dell'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra con pensioni, assegni o retribuzioni comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico, non è pertinente il riferimento all'art. 42 Cost., in quanto il concetto costituzionale di proprietà, per quanto più ampio di quello civilistico, non comprende anche i diritti di credito. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875, 74, primo [recte: decimo] comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146; degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978 e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). - Sulla non riferibilità dell'art. 42 Cost. alla tutela dei crediti, v. S. n. 99/1076. red.: A. Greco

    Art. 42 cost. · Art. 76 cost. · Art. 28 cost. · Art. 11 Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art11 · fonte su Normattiva