In fase di prima applicazione, si terra' conto, ai fini dell'attribuzione delle misure dell'assegno di confine di cui alle tabelle A e B, dell'anzianita' di livello o categoria valutata ai fini della determinazione del salario di anzianita' al 31 dicembre 1988 secondo i criteri di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, introdotto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. Per il personale dirigente e per quello del ruolo ad esaurimento le predette misure sono attribuite in relazione all'anzianita' per classi e scatti di stipendio, posseduta alla suindicata data del 31 dicembre 1988.

Testo vigente dal 13 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;425~art6 · fonte su Normattiva