L'indennita' di alloggio e' concessa nella intera, misura agli ufficiali, nonche' ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad alloggiare in caserma occupando temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a due mesi, un posto letto, e altresi' al personale predetto che, per ragioni di servizio, sia obbligato ad alloggiare in caserma occupando un posto letto. Qualora il detto personale sia aggregato e accasermato temporaneamente presso reparti aventi sede diversa, da quella del reparto di provenienza, l'indennita' di alloggio e' corrisposta nella misura prevista per la sede di appartenenza, ove piu' favorevole.

Testo vigente dal 31 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;839~art3 · fonte su Normattiva