L' indennita' di alloggio nella misura prevista dal l'articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 44, non puo' essere conservata oltre il termine di anni 3 dalla data dell'effettuato trasferimento del personale ivi previsto.

Testo vigente dal 31 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;839~art4 · fonte su Normattiva