La concessione della indennita' di alloggio e' estesa agli ufficiali nonche' ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre forze armate dello Stato e comandati in servizio presso i reparti o istituti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Testo vigente dal 31 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;839~art5 · fonte su Normattiva