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Le misure dell'indennita' di alloggio in atto per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o vedovo con prole, che non fruisca di alloggio a titolo gratuito o di alloggio in caserma, sono aumentate di lire 5.000 mensili nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore a 250.000 abitanti e di lire 4.000 nelle altre sedi. L'aumento disposto dal precedente comma non e' operante ai fini della determinazione delle, misure dell'indennita' di alloggio per il personale celibe o vedovo senza prole.

Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-24;192~art1 · fonte del testo