Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche della presente legge, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.

Testo vigente dal 11 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690~art14 · fonte su Normattiva