Art. 10 — Adeguamento degli allegati tecnici
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche degli allegati A, B e C annessi alla presente legge, rese necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico ed alle esigenze del controllo e della sicurezza.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
